IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  14  febbraio  2003,  n.  30,  ed  in  particolare
l'articolo 8; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 aprile 2004; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e  per  gli
affari regionali; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
 Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
 
  1. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  assume  e
coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle
province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro  sommerso  e
irregolare, di vigilanza in materia  di  rapporti  di  lavoro  e  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
con particolare  riferimento  allo  svolgimento  delle  attivita'  di
vigilanza mirate alla prevenzione e alla  promozione  dell'osservanza
delle norme di  legislazione  sociale  e  del  lavoro,  ivi  compresa
l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della  disciplina
previdenziale. Resta ferma la competenza del  Ministero  dell'interno
in materia di coordinamento e di direzione dei servizi  di  ordine  e
sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo  2000,  n.  78,
nonche' dei prefetti in sede.  Resta  altresi'  ferma  la  competenza
delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e  sicurezza  nei
luoghi di lavoro. 
  2. Sono fatte salve  le  competenze  riconosciute  alle  regioni  a
statuto speciale ed alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. 
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il testo dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n.
          30  (Delega  al Governo in materia di occupazione e mercato
          del lavoro), e' il seguente:
              «Art.  8  (Delega  al  Governo per la razionalizzazione
          delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e
          di lavoro). - 1. Allo scopo di definire un sistema organico
          e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il
          Governo   e'  delegato  ad  adottare,  nel  rispetto  delle
          competenze  affidate alle regioni, su proposta del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di
          un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il riassetto
          della  disciplina  vigente  sulle  ispezioni  in materia di
          previdenza  sociale e di lavoro, nonche' per la definizione
          di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle
          controversie  individuali  di  lavoro in sede conciliativa,
          ispirato a criteri di equita' ed efficienza.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) improntare   il   sistema   delle  ispezioni  alla
          prevenzione  e  promozione dell'osservanza della disciplina
          degli  obblighi  previdenziali, del rapporto di lavoro, del
          trattamento  economico  e  normativo  minimo  e dei livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali  che devono essere garantiti su tutto il territorio
          nazionale,  anche  valorizzando  l'attivita'  di consulenza
          degli  ispettori nei confronti dei destinatari della citata
          disciplina;
                b) definizione   di   un  raccordo  efficace  fra  la
          funzione  di ispezione del lavoro e quella di conciliazione
          delle controversie individuali;
                c) ridefinizione  dell'istituto  della prescrizione e
          diffida propri della direzione provinciale del lavoro;
                d) semplificazione   dei   procedimenti  sanzionatori
          amministrativi  e  possibilita' di ricorrere alla direzione
          regionale del lavoro;
                e) semplificazione    della    procedura    per    la
          soddisfazione   dei   crediti   di  lavoro  correlata  alla
          promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
                f) riorganizzazione   dell'attivita'   ispettiva  del
          Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali in materia
          di  previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una
          direzione generale con compiti di direzione e coordinamento
          delle   strutture   periferiche   del   Ministero  ai  fini
          dell'esercizio  unitario della predetta funzione ispettiva,
          tenendo  altresi' conto della specifica funzione di polizia
          giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
                g) razionalizzazione  degli  interventi  ispettivi di
          tutti  gli  organi  di  vigilanza,  compresi  quelli  degli
          istituti  previdenziali, con attribuzione della direzione e
          del  coordinamento  operativo  alle  direzioni  regionali e
          provinciali  del lavoro sulla base delle direttive adottate
          dalla direzione generate di cui alla lettera f).
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
          parte  delle competenti Commissioni parlamentari permanenti
          entro  la  scadenza  del  termine  previsto per l'esercizio
          della   delega.   Le  competenti  Commissioni  parlamentari
          esprimono  il  parere  entro  trenta  giorni  dalla data di
          trasmissione.  Qualora  il  termine  per  l'espressione del
          parere  decorra  inutilmente, i decreti legislativi possono
          essere comunque adottati.
              4.  Qualora  il  termine  previsto  per il parere delle
          Commissioni   parlamentari  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono  la  scadenza  del  termine per l'esercizio della
          delega  o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato di
          sessanta giorni.
              5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, il
          Governo  puo' emanare eventuali disposizioni modificative e
          correttive con le medesime modalita' di cui ai commi 3 e 4,
          attenendosi  ai principi e ai criteri direttivi indicati al
          comma 2.
              6.   L'attuazione  della  delega  di  cui  al  presente
          articolo  non  deve  comportare  oneri  aggiuntivi a carico
          della finanza pubblica.».
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 30 del
          2003, si veda nota al titolo.
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n.
          121  (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
          sicurezza), e' il seguente:
              «Art.  1 (Attribuzioni del Ministro dell'interno). - Il
          Ministro   dell'interno   e'   responsabile   della  tutela
          dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  ed e' autorita'
          nazionale  di  pubblica  sicurezza. Ha l'alta direzione dei
          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  e  coordina in
          materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia.
              Il  Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
              Restano  ferme le competenze del Consiglio dei Ministri
          previste dalle leggi vigenti.».
              -  Il  testo dell'art. 10 della legge 31 marzo 2000, n.
          78  (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
          carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello Stato, del Corpo
          della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
          materia  di  coordinamento  delle  Forze di polizia), e' il
          seguente:
              «Art.  10  (Funzioni  di  coordinamento e direzione del
          Ministro   dell'interno). - 1.  Il  Ministro  dell'interno,
          quale  autorita'  nazionale di pubblica sicurezza, esercita
          le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'art.
          1   della   legge  1° aprile  1981,  n.  121,  mediante  il
          dipartimento   della  pubblica  sicurezza,  secondo  quanto
          previsto dall'art. 6, primo comma, della medesima legge.».